Migra - osservatorio sulla discriminazione degli immigrati nel lavoro

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Direttiva Comunitaria 27 nov 2000, n.2000/78/CE

Tale direttiva trae fondamento dall'art. 13 del Trattato di Amsterdam ed ha ampliato la portata dei divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nel regime di licenziamento. Il divieto si riferisce infatti alla discriminazione per religione, convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale. La sua applicazione ricopre esclusivamente l'ambito lavorativo. La direttiva definisce la nozione di discriminazione diretta e indiretta, prendendo in considerazione anche i comportamenti formalmente neutri, ma che sono in grado di produrre uno svantaggio particolare nei confronti delle persone appartenenti ai gruppi oggetto di tutela da parte della direttiva. E' presente la nozione di molestia a scopo discriminatorio. La direttiva prevede dei criteri per le deroghe al divieto di discriminazione e per le organizzazioni di tendenza quali, ad esempio, gli istituti religiosi. Relativamente ai disabili, il principio di parità di trattamento viene considerato nell'ambito di "soluzioni ragionevoli".