Migra - osservatorio sulla discriminazione degli immigrati nel lavoro

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Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n.216

Si tratta del decreto che traspone nell'ordinamento italiano la direttiva quadro n .78/2000 in materia di occupazione e riguarda motivi diversi dalla razza e dal genere. Il decreto stabilisce il divieto di discriminazione per motivi legati alla religione, alle convinzioni personali, di disabilità, all'età e all'orientamento sessuale. Il divieto si raccorda ai divieti già esistenti nel nostro ordinamento secondo l'art. 15 dello Statuto dei lavoratori, che impediscono di discriminare un lavoratore o lavoratrice in base alle sue opinioni politiche, sindacali o religiose, nonché alla razza, alla lingua o al sesso. Il decreto riprende le nozioni di di discriminazione diretta e indiretta in conformità alla direttiva ed include le molestie nell'ambito delle discriminazioni vietate. Con il termine discriminazione diretta ci si riferisce alla differenza di trattamento meno favorevole rispetto ad altre persone in situazione analoga, per uno dei motivi previsti dal decreto. Il confronto andrebbe fatto sia con soggetti che attualmente ricoprono la medesima posizione, sia con soggetti che l'hanno ricoperta in passato, oppure anche che potrebbero ricoprirla in via ipotetica. Con il termine discriminazione indiretta ci si riferisce invece ai comportamenti, agli atti o ai trattamenti, giudicati formalmente neutri, possono però produrre effetti più sfavorevoli e arrecare svantaggi particolari. Il decreto prevede delle eccezioni relativamente a differenze di trattamento vietate, se si tratta di requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Particolari eccezioni, ad esempio, sono previste per le funzioni svolte dalle forze armate o dai servizi di polizia. Altre deroghe riguardano gli enti religiosi oppure organizzazioni di tendenza, se l'adesione all'etica religiosa oppure all'ideologia professata all'ente sia requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento delle stesse attività. Il decreto prevede la legittimazione ad agire in giudizio delle organizzazioni maggiormente rappresentative e non è prevista l'inversione dell'onere della prova.