Migra - osservatorio sulla discriminazione degli immigrati nel lavoro

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Lotta alla discriminazione

07/01/2010

Alcune norme di riferimento sono l'articolo 3 della Carta costituzionale che stabilisce il principio secondo il quale "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", la direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Anche il decreto legislativo n. 286 del 1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" prevede in particolare agli articoli 43 e il 44 quali siano le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e le azione civile contro tali discriminazioni. Secondo l'articolo 43, infatti, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Contro queste discriminazioni l'articolo 44 stabilisce che il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Per esempio: se la discriminazione e fatta da imprese che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, su comunicazione del Pretore le amministrazioni appaltatrici revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi appalto. La Corte di Giustizia delle Comunità europee, rammentando la finalità della direttiva 2000/43/CE che mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, in una sentenza del 2008 afferma che la dichiarazione resa da un datore di lavoro nell'ambito di una procedura di assunzione di non assumere dipendenti di una determinata origine etnica ("alloctoni") - in quanto la clientela non consente agli stessi l'accesso alla propria abitazione privata durante i lavori - possa configurare una discriminazione diretta, anche in mancanza di un denunciante identificabile che affermi di essere stato vittima di tale discriminazione. Per saperne di più il Cinformi ha realizzato nel 2008 con la collaborazione della dott.ssa Giovanna Camertoni un un video-corso sintetico sul tema della discriminazione composto da 4 singole sezioni video per un totale di circa 32 minuti.

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